REGOLAMENTO SOTTOSEZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA
Art.1 – La Sezione del CAI di Feltre ha ufficializzato l’apertura nel febbraio 1990 della Sottosezione Pedemontana del Grappa con lo scopo comune di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione e in particolare lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale.
Art. 2 – Le quote sociali sono quelle fissate dalla Sezione per i loro Soci. Dalle predette quote la Sottosezione tratterà l’importo stabilito dalla Sezione.
Art. 3 – I Soci della Sottosezione godono gli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei Soci della Sezione.
Art. 4 – L’Assemblea del Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di febbraio, con le stesse modalità previste per l’Assemblea della Sezione e con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, che delegherà a intervenire i propri rappresentanti. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5 – Alle riunioni del Direttivo della Sottosezione possono essere invitate persone estranee al Direttivo stesso, qualora lo stesso lo ritenga utile e necessario.
Art. 6 – La Sottosezione ha autonomia gestionale e finanziaria come previsto dall’art. 29 dello Statuo della Sezione. Il Direttivo della Sottosezione la amministra, ne risponde dei bilanci e ne riferisce annualmente alla Sezione compresa la consistenza patrimoniale. Il Reggente o il Delegato partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con parere consultivo.
Art. 7 – La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Generale dei propri Soci convocata in forma straordinaria dal Consiglio Direttivo Sezionale con un anticipo conforme a quanto prevede lo Statuto della Sezione per l’assemblea straordinaria. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In ogni caso le attività patrimoniali della stessa passano alla Sezione, la quale le amministra per due anni per il caso di ricostituzione; trascorso tale periodo vengono incamerate.
Art. 8 – Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Direttivo Sezionale. Il Consiglio Direttivo della Sottosezione è autorizzato a introdurvi le modifiche che siano richieste dal Direttivo Sezionale in sede di ratifica.
Art. 9 – Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Sezione.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE IL 7 NOVEMBRE 2022 e RATIFICATO CON INTEGRAZIONI IL 12 DICEMBRE 2022.