REGOLAMENTO

GRUPPO SPELEOLOGICO CAI FELTRE

TITOLO I. COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – ATTIVITA’

Art. 1 – Costituzione e Sede

  1. Il “GRUPPO SPELEOLOGICO C.A.I. FELTRE”,di seguito indicato come G.S.F, è struttura tecnica della Sezione di Feltre del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

  1. Il G.S.F., oltre all’emblema sociale del C.A.I., adotta un proprio stemma, costituito da un pipistrello ad ali spiegate di colore blu e nero su campo bianco, contornato da un cerchio rosso riportante in alto la dicitura “GRUPPO SPELEOLOGICO CAI” e inferiormente “FELTRE”.Gruppo Speleologico CAI Feltre

  1. Di norma, la sede del G.S.F. coincide con la sede della sezione C.A.I. Feltre. L’uso della sede è regolato da quanto previsto nel Regolamento di Sezione. Nel caso di attività svolte in locali diversi dalla sede sezionale, queste non devono svolgersi in contrasto con quelle istituzionali.

Art. 2 – Scopi e Funzioni

  1. Il G.S.F. ha come scopo quello di promuovere la speleologia in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna con particolare riferimento ai fenomeni carsici e ipogei nonchè la tutela dell’ambiente naturale carsico.

  2. Per conseguire tali scopi, provvede:

  • alla diffusione della conoscenza della speleologia e alla frequentazione degli ambienti ipogei, alla organizzazione di iniziative e attività speleologiche e di quelle a esse propedeutiche;

  • alla ricerca, all’esplorazione e alla documentazione di nuove cavità;

  • all’organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per l’attività speleologica e di quelle attività a essa propedeutiche;

  • alla programmazione e collaborazione per la formazione di soci C.A.I. come istruttori di speleologia con la Scuola Nazionale di Speleologia (S.N.S) del C.A.I.;

  • alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della speleologia;

  • alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano in generale e ipogeo in particolare;

  • all’organizzazione, in seno alla Sezione C.A.I. di Feltre, in collaborazione anche con la Federazione Speleologica Veneta e/o altri Gruppi Grotte, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività speleologiche nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;

  • alla pubblicazione di articoli sui mezzi di informazione e/o della rivista di gruppo;

  • alla gestione del proprio magazzino tecnico, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio del Gruppo stesso.

TITOLO II. MEZZI FINANZIARI – MATERIALE TECNICO

Art. 4 – Mezzi finanziari

  1. Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 2, il G.S.F. disporrà:

  • delle quote di iscrizione ai corsi che devono essere commisurate ai costi di organizzazione generale delle attività didattiche del G.S.F.;

  • dei contributi eventualmente erogati dalla Sezione CAI di Feltre o da altre strutture del CAI e dalla Federazione Speleologica Veneta;

  • quale gestore di eventuali fondi dedicati dalla Regione Veneto alle attività scientifiche di ricerca speleologica;

  • dei contributi volontari da parte dei componenti del G.S.F.

  1. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di terzi per pubblicazioni e per reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo del G.S.F. e approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

  2. Il Responsabile del G.S.F. garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate e uscite) che riguardano il G.S.F. e che fanno parte integrante del bilancio sezionale.

  3. Spese ed entrate vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Feltre, a fronte della presentazione da parte del Responsabile del G.S.F. di progetti finalizzati agli scopi istituzionali.

  4. Il Responsabile del G.S.F. presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all’Assemblea dei componenti del G.S.F.

Art. 5 – Dotazione di materiale tecnico

  1. Il G.S.F. si doterà, compatibilmente con le risorse della Sezione, di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.

  1. Il Responsabile del G.S.F e il Responsabile dei Materiali sono responsabili della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.

  2. Tutte le attività organizzate a nome e con attrezzature e materiali del G.S.F. e di materiali della Sezione CAI di Feltre in comodato d’uso gratuito al G.S.F., devono essere tassativamente condivise con tutti i componenti del G.S.F. attraverso i consueti canali di comunicazione, con congruo anticipo, in modo da permettere a tutti i componenti di esserne a conoscenza ed eventualmente di aderire.

TITOLO III. ORGANICO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organico

  1. Chiunque intenda aderire al G.S.F. deve essere socio del C.A.I. regolarmente iscritto e presentare domanda alla Sezione C.A.I. Feltre e al Responsabile del G.S.F. che deve essere completa dei propri dati anagrafici e compilata su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

  2. Il componente del G.S.F. (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti speleologici o benemerenze nell’attività sociale, può essere iscritto anche alla memoria nell’Albo d’onore del G.S.F.

  3. Il componente, oltre a essere in regola con la quota associativa alla Sezione C.A.I., è tenuto a corrispondere annualmente al G.S.F. un contributo simbolico destinato a fini istituzionali.

  4. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando il contributo simbolico entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità e dando comunicazione immediata al componente, lo informa di aver perso tutti i diritti spettanti ai componenti del G.S.F.

  5. La partecipazione alle attività del G.S.F. è volontaria, gratuita e si estende a tutta la durata dell’adesione. Non sono ammesse iniziative dei componenti in nome del G.S.F. se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei componenti in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal G.S.F.

  6. Il componente può dimettersi dal Gruppo in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto immediato, senza la restituzione degli eventuali contributi volontari versati.

  7. La qualità di componente si perde per morte del componente stesso, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare secondo quanto stabilito dallo Statuto CAI della Sezione.

  8. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del componente che tenga un contegno non conforme ai principi costitutivi del G.S.F. e alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento disciplinare del C.A.I.

Art. 7 – Organi del G.S.F.

Sono organi del G.S.F. i seguenti:

  • l’Assemblea dei Componenti del G.S.F.

  • il Consiglio Direttivo, composto dal Responsabile del G.S.F., il Segretario e il Responsabile dei materiali.

Art.8 – Assemblea del G.S.F

  1. L’assemblea dei componenti è l’organo sovrano del G.S.F.; essa è costituita da tutti i componenti di età maggiore di anni diciotto e le sue deliberazioni condizionano anche gli assenti e i dissenzienti.

  2. L’Assemblea:

  • adotta i programmi annuali del G.S.F.;

  • elegge il Consiglio Direttivo;

  • approva l’operato del Consiglio Direttivo e la relazione del Responsabile del G.S.F.;

  • delibera sulle eventuali modifiche da apportare al Regolamento;

  • delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

  1. L’Assemblea ordinaria dei componenti si svolge almeno due volte all’anno, la prima entro il 31 marzo per la presentazione del resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno precedente, mentre la seconda entro il 30 settembre per la stesura del programma per l’anno seguente. L’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti maggiorenni del G.S.F.

  2. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, e hanno diritto di voto, tutti i componenti del G.S.F. maggiorenni. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

  3. Il Presidente della Sezione o suo delegato è invitato all’ Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione del G.S.F. ed è formato da tre componenti (Responsabile del G.S.F., Segretario e Responsabile dei materiali) eletti dall’Assemblea dei componenti del G.S.F.

  1. Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti funzioni:

  • Convoca l’Assemblea dei componenti mediante e-mail o lettera almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento;

  • Propone all’Assemblea dei componenti i programmi annuali e pluriennali del G.S.F.;

  • Redige e propone all’Assemblea dei componenti eventuali modifiche al Regolamento;

  • Adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei componenti;

  • Esamina i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti del G.S.F. da sottoporre al Consiglio Direttivo della Sezione;

  • Cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento della Sezione CAI e del Regolamento del Gruppo;

  • Valuta e delibera eventuali integrazioni e rinnovi del parco materiali a disposizione del G.S.F., su indicazione del Responsabile dei materiali.

  1. Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo si dimetta o cessi l’incarico, entro trenta giorni va convocata l’Assemblea dei componenti per la elezione di un sostituto. I nuovi eletti ricoprono l’incarico per il periodo rimanente a quello svolto dai componenti sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo il Presidente della Sezione CAI entro trenta giorni convoca l’Assemblea dei componenti per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

  1. Sono eleggibili alle cariche direttive tutti i componenti con diritto al voto che fanno parte del G.S.F. da almeno due anni (tre per il Responsabile del G.S.F.).

Art. 10 – Responsabile del G.S.F

  1. Il Responsabile del G.S.F. rappresenta il Gruppo in seno alla Sezione del CAI di Feltre; ha compiti di rappresentanza che può eventualmente delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; assolve le seguenti funzioni specifiche:

  • sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei componenti del G.S.F.;

  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presenta all’Assemblea dei componenti la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale del G.S.F. in seno al bilancio della Sezione CAI di Feltre;

  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti straordinari che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Art. 11 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovraintende gli atti amministrativi del G.S.F.; in caso di necessità sostituisce temporaneamente il Responsabile del G.S.F.

Art. 12 – Responsabile dei Materiali

  1. Il Responsabile dei materiali si occupa della redazione annuale dell’inventario del magazzino dei materiali tecnici a disposizione del G.S.F.

  2. Si fa carico del corretto mantenimento e movimentazione dei materiali impiegati nello svolgimento delle attività sociali del G.S.F.

  3. Si occupa della verifica della scadenza dei materiali e propone, in funzione della stessa e del grado di usura delle attrezzature, l’eventuale sostituzione al Responsabile del G.S.F.

  4. Propone eventuali integrazioni, compatibilmente alle risorse disponibili, di materiali speleo-alpinistici conformi alle norme tecniche vigenti.

Art. 13 – Didattica S.N.S. CAI

  1. Per l’organizzazione e lo svolgimento di tutti i corsi di formazione speleologica, sia a indirizzo tecnico che culturale, il G.S.F., si avvale della collaborazione degli Istruttori Nazionali di Speleologia, degli Istruttori Regionali di Speleologia e degli Istruttori Sezionali di Speleologia del CAI che fanno parte del G.S.F. o che collaborano volontariamente con esso, anche provenienti da altri Gruppi Speleologici del territorio nazionale.

  2. L’attività di formazione tecnica e culturale in ambito speleologico degli aspiranti speleologi e dei componenti già formati del G.S.F., sarà realizzata in conformità alle disposizioni e ai regolamenti tecnici della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI che attraverso i suoi organi nazionali, come la Commissione Centrale per la Speleologia del CAI, e territoriali, come l’O.T.T.O. della Regione Veneto, ne controlla l’osservanza.

  3. I componenti Titolati e Sezionali del corpo docente del G.S.F., sono tenuti a partecipare periodicamente ai corsi di aggiornamento teorico pratico e culturale, previsti e organizzati sul territorio nazionale, sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI al fine di mantenere il loro stato di regolare attività, come previsto dal regolamento della scuola stessa.

Art. 14 – Rimborsi spese

  1. Tutti i componenti del G.S.F. presentano la loro opera senza alcuna retribuzione e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, se preventivamente autorizzate, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo del G.S.F., in conformità alle disposizioni generali della Sezione.

  2. I limiti massimi dei rimborsi spese non possono superare quanto previsto dalle delibere della Sezione, compatibili a loro volta con quanto previsto dalle norme del Sodalizio.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e Disposizioni Finali

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Sezionale.

  2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo della sezione CAI di Feltre.

  3. Ogni futura modifica del presente Regolamento dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei componenti del G.S.F., essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della sezione CAI di Feltre.

Art. 16 – Sospensione o scioglimento del Gruppo

Sospensioni prolungate dell’attività o attività insufficiente comporteranno lo scioglimento o la sospensione del G.S.F. da parte della Sezione, che peraltro potrà tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.

Il presente Regolamento:

sottoposto a parere favorevole vincolante dell’Organo Tecnico di riferimento, è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione Feltre in data 11 Marzo.

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