Riceviamo, e condividiamo con i nostri associati, la lettera del Presidente Regionale Renato Frigo con alcune precisazioni  in merito alla frequentazione della montagna in “zona rossa”.

Da lunedì 15/03/2021 il Veneto, in compagnia di altre regioni (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia) sono passate in “zona rossa”.

Questo cambio di stato sta ad indicare uno scenario in forte peggioramento della pandemia, che per utilizzare le parole dell’Istituto Superiore di Sanità, si configura in un “rischio alto di epidemia non controllata e non gestibile”.

Viste alcune richieste pervenute a questa Presidenza del CDR del Veneto si vuol ricordare che in zona rossa la Faq governativa è molto chiara (di seguito):

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5:00 alle 22:00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione
finale coincida con il Comune di partenza.

Si ricorda inoltre che il CAI non fa parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, come qualcuno ha erroneamente interpretato.

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

Di seguito si riporta un estratto della circolare del 2 di febbraio c.a. del CAI Nazionale con oggetto:indicazioni in merito al sopravvenuto inquadramento delle aree regionali in: in giallo, arancio e rosse.(documento completo in allegato)

“In Area Rossa l’art. 3, comma 4, lettera e, prevede che è consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi dell’abitazione e con obblio di mascherina, nel rispetto di una distanza di almeno un metro da altre persone, mentre “E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, rigorosamente nel solo ambito comunale, non essendo qui prevista l’eccezione riportata per l’Area Arancione”. Non è consentito allontanarsi dai pressi della propria abitazione per la mera attività motoria.”

Quanto sopra riportato sta’ ad indicare che solo i residenti o domiciliati in comuni in cui è possibile praticare attività motorie sulla neve o in pareti di roccia non intercorrono in sanzioni.

Noi tutti stiamo passando mesi di limitazioni, di paure, non è facile; ma ci è stato chiesto di stringere i denti per qualche altra settimana, a fronte di una forte recrudescenza dei contagi, diventa fondamentale che “ognuno faccia la propria parte nel contenere la diffusione del virus”.

Con l’inizio delle vaccinazioni stiamo vedendo qualche bagliore di luce in fondo al tunnel, facciamo in modo di coltivare pazienza e perseveranza per rendere lieve e responsabile la costrizione attuale.

Cordiali saluti,

Il Presidente Regionale

Renato Frigo

 

Scarica il comunicato del Presidente CAI Regionale 20 marzo 2021 [pdf – 297 kb]

Scarica la circolare del Presidente CAI a tutte le Sezioni Territoriali [pdf – 2 mb]